Cass. civ. n. 193 del 17 gennaio 1989
Testo massima n. 1
Il ricorso alla valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c. è consentito anche al fine di determinare la retribuzione proporzionata, ai sensi dell'art. 36 Cost., alla quantità o alla qualità della prestazione lavorativa, restando esclusa, ove sia accertata l'inadeguatezza della retribuzione sotto il profilo anzidetto, che ha carattere primario, la necessità dell'indagine circa la sufficienza o meno della retribuzione stessa ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa.