Cass. civ. n. 2846 del 5 aprile 1990
Testo massima n. 1
Il ricorso alla valutazione equitativa ex art. 432 c.p.c. è consentito al fine di determinare la «giusta retribuzione» ex art. 36 Cost. dovuta al lavoratore (anche nel caso in cui questi sia stato compensato in parte in natura ed in parte in denaro) ed a tal fine è consentito al giudice utilizzare, come parametri di riferimento, i contratti collettivi di diritto comune, sebbene non applicabili direttamente al rapporto di lavoro, adattandoli secondo equità al caso di specie, senza che le relative valutazioni, se sorrette da adeguata motivazione, siano censurabili in sede di legittimità, neanche sotto il profilo del mancato ricorso a parametri diversi da quelli in concreto utilizzati.