Cass. civ. n. 3287 del 19 maggio 1986

Testo massima n. 1


La valutazione equitativa prevista dall'art. 432 c.p.c. è consentita, quando ne ricorrano gli estremi, soltanto per la determinazione della misura della retribuzione spettante al lavoratore e non anche per la determinazione degli interessi e della svalutazione monetaria, dovendosi per i primi far riferimento al saggio legale e per la seconda agli indici Istat di cui all'art. 150 disp. att. c.p.c.

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