Cass. civ. n. 458 del 14 gennaio 2003

Testo massima n. 1


Il ricorso del giudice, ai sensi dell'art. 432 c.p.c., alla liquidazione equitativa della prestazione dovuta implica un giudizio di merito, censurabile in sede di legittimità solo per insussistenza dei presupposti o per vizio di motivazione, peraltro deducibile esclusivamente sotto il profilo della sua mancanza o sotto quello della enunciazione meramente apparente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, accertato l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere una gratifica ad un proprio dipendente in relazione ai favorevoli risultati di esercizio, ha determinato, in mancanza di accordo tra le parti, l'importo della gratifica in via equitativa, ancorando tale valutazione agli utili di bilancio realizzati e all'entità delle gratifiche corrisposte negli anni precedenti).

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE