14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 9981 del 24 maggio 2004
Posted at 16:48h
in Massimario
Testo massima n. 1
Una delibera di assemblea condominiale, anche se adottata nell’interesse comune o per adempiere ad un obbligo di legge, è nulla se, per perseguire l’interesse dell’intero condominio, prevede la violazione dei diritti di proprietà esclusiva di un condomino, ed in tal caso la sua impugnazione non è soggetta ai termini di decadenza sanciti dall’art. 1137 c.c., rimanendo irrilevante che all’adozione della delibera stessa abbia partecipato anche il condomino leso senza sollevare alcuna obiezione in merito.
Articoli correlati
[adrotate group=”9″]