14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 14194 del 3 ottobre 2002
Posted at 17:25h
in Massimario
Testo massima n. 1
Per effetto dell’abrogazione dell’art. 120 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, ad opera dell’art. 129 D.L.vo n. 51 del 1998, non sussiste più un termine procedurale per il deposito della sentenza nel giudizio ordinario, né è in proposito analogicamente applicabile l’art. 430 c.p.c., che [ così come già il citato art. 120 att. c.p.c. ] pone peraltro un termine meramente ordinatorio, la cui inosservanza non determina alcuna ragione di nullità del provvedimento.
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