Cass. civ. n. 9902 del 9 ottobre 1990
Testo massima n. 1
Per il passaggio dal rito del lavoro al rito ordinario non è necessario un provvedimento formale, ove non ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 427 c.p.c. (necessità di regolarizzare gli atti secondo le disposizioni tributarie o mutamento di competenza).