Cass. civ. n. 1916 del 16 febbraio 1993

Testo massima n. 1


Anche ai fini degli artt. 427 e 439 c.p.c., la competenza si determina con riferimento alla domanda e, in particolare, al petitum ed alla causa petendi con essa esposti, indipendentemente dalla fondatezza della domanda medesima. Pertanto, l'obbligo del giudice di provvedere al mutamento del rito, ove la causa concerna un rapporto diverso da quelli menzionati dall'art. 409 c.p.c., sussiste solo quando il rapporto dedotto in giudizio dall'attore si presenti fin dall'atto introduttivo della causa come estraneo alla previsione di tale norma, e non anche quando l'estraneità emerga a seguito dei risultati dell'istruzione probatoria, poiché questi, al pari delle eventuali eccezioni del convenuto circa l'inesistenza del rapporto controverso o la natura del medesimo, attengono al merito della pretesa, di cui possono, in ipotesi, determinare il rigetto, ferma la possibilità di esercizio, davanti al giudice competente, di altra azione fondata sulla diversa qualificazione del rapporto.

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