14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 3924 del 12 giugno 1986
Testo massima n. 1
La controversia che, pur riguardando un rapporto non compreso fra quelli indicati dall’art. 409 c.p.c., sia stata, ciononostante, trattata e decisa, sia in primo che in secondo grado, secondo il rito del lavoro rimane assoggettata [ non collegando la legge alcuna previsione di nullità all’erronea adozione di tale rito ] alla disciplina processuale delle controversie di lavoro anche per quanto riguarda l’operatività, in relazione al termine per la proposizione del ricorso per cassazione, dell’art. 3 della L. 7 ottobre 1969, n. 742, circa l’esclusione della sospensione dei termini nel periodo feriale.
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