14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5971 del 27 maggio 1995
Testo massima n. 1
Ai sensi dell’art. 426 c.p.c., il passaggio dal rito ordinario al rito speciale e la conseguente possibilità per le parti di provvedere ad integrare gli atti carenti [ ferme restando le sole preclusioni eventualmente già maturate alla stregua della normativa propria del rito ordinario ] presuppongono unicamente che la controversia individuale di lavoro sia stata promossa nelle forme ordinarie, vale a dire introdotta con atto di citazione; ne consegue che non può attribuirsi alcun rilievo, ai fini della sussistenza del diritto del ricorrente ad avvalersi dei documenti non indicati ed offerti in comunicazione e degli altri mezzi di prova costituenda non dedotti con l’atto di citazione — sempreché i suddetti mezzi probatori siano stati poi rispettivamente depositati ed articolati in sede di integrazione degli atti — al fatto che lo stesso sia stato colpevolmente ignaro dell’effettivo carattere della controversia.
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