14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 1330 del 24 gennaio 2006
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro, applicabile alle controversie in materia di locazione, la regola desumibile dall’art. 416 c.p.c., secondo la quale il convenuto è tenuto a proporre con la memoria di costituzione tutte le eccezioni, processuali e di merito, che non siano rilevabili d’ufficio, è applicabile, in caso di trasformazione del rito, al termine perentorio concesso dal giudice per depositare la memoria integrativa. Detto principio concerne le eccezioni in senso proprio, ma non si estende alle eccezioni relative ai presupposti dell’azione, che è onere dell’attore provare, né alle eccezioni che attengono alla qualificazione giuridica dei fatti dedotti dall’attore, che è comunque rimessa al giudice, indipendentemente dalle deduzioni di parte. [ Fattispecie relativa a controversia in tema di rilascio per finita locazione nella quale parte conduttrice, dopo la scadenza del termine assegnatole per le sue difese con l’ordinanza di trasformazione del procedimento per convalida in giudizio di cognizione, aveva dedotto che il rapporto controverso era di comodato ].
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]