14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 26611 del 6 novembre 2008
Posted at 17:25h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel rito locatizio l’ordinanza di trasformazione del rito prevista dall’art. 426 c.p.c. deve essere comunicata alla parte contumace, in osservanza di un principio generale del nostro ordinamento ; tuttavia la mancata comunicazione può essere eccepita solo dal soggetto interessato ossia il contumace [ che si costituisca successivamente ] e non dalla parte già costituita, che non vi ha interesse se non è compromesso il suo diritto di difesa.
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