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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8721 del 13 aprile 2010

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 8721 del 13 aprile 2010

Testo massima n. 1

Qualora una controversia cui sia applicabile il rito del lavoro [ nella specie in riferimento a domanda di restituzione di somme pretesamente corrisposte illegittimamente da una società al presidente del consiglio di amministrazione ] sia stata trattata con il rito ordinario, atteso che con l’introduzione del giudice unico di primo grado [ d.l.vo 19 febbraio 1998, n. 51 ] la natura della controversia incide solo sul rito applicabile e non sulla competenza, la relativa pronuncia non è viziata per incompetenza, nè può ritenersi affetta da nullità se non vi sia stata violazione dei diritti di difesa delle parti.

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