14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 1371 del 5 marzo 1982
Testo massima n. 1
L’esercizio del potere di richiedere informazioni scritte alla pubblica amministrazione, che è ri messo alla discrezionalità del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, può aver luogo, nel nuovo rito del lavoro, che è caratterizzato dall’oralità, immediatezza e concentrazione degli atti processuali nonché dall’accentuata ufficialità del processo, anche ai fini della individuazione [ e della conseguente sua chiamata in causa iussu iudicis ] dell’effettivo datore di lavoro, passivamente legittimato in ordine alle pretese fatte valere dal dipendente, la quale — per il mutevole e complesso atteggiarsi, sul piano della soggettività giuridica, della classe imprenditoriale — può riuscire difficoltosa al lavoratore.
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