Cass. pen. n. 32149 del 22 maggio 2024
Testo massima n. 1
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - RIDUZIONE IN SCHIAVITU' - Riduzione in servitù con costrizione a rapporti sessuali - Delitto di violenza sessuale - Concorso di reati - Esclusione - Assorbimento - Sussistenza - Ragioni.
Il delitto di riduzione in servitù, attuato mediante violenza e minaccia costringendo la vittima a prestazioni sessuali, non può concorrere, per il principio di specialità, con quello di violenza sessuale configurato in relazione alle medesime condotte, in quanto contiene tutti gli elementi costitutivi di quest'ultimo, nonché, in funzione specializzante, l'ulteriore requisito della riduzione in stato di soggezione continuativa.
Massime precedenti
Conformi: Cass. pen. n. 37136 del 2022
Normativa correlata
Cod. Pen. art. 15
Cod. Pen. art. 600
Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 600
Cod. Pen. art. 609 bis CORTE COST. PENDENTE
Cod. Pen. art. 81 com. 1 CORTE COST.