14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 4935 del 3 giugno 1997
Posted at 17:25h
in Massimario
Testo massima n. 1
Nel rito del lavoro non incorre nella violazione del principio dell’onere della prova, fissato dall’art. 2697 c.c., il giudice che disponga d’ufficio, a norma dell’art. 421, secondo comma, c.p.c., una prova testimoniale finalizzata a sopperire all’incompletezza di una prova documentale, sempre che egli, in osservanza del principio dispositivo [ art. 112 c.p.c. ], si mantenga nei limiti dei fatti costitutivi delle pretese o delle eccezioni dedotte o sollevate dalle parti.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]