14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 2166 del 1 marzo 1988
Testo massima n. 1
Il regime di sanatoria delle nullità formali afferenti l’atto introduttivo del giudizio e la sua notificazione, posto dagli artt. 156, 162, 164 e 291 c.p.c., trova applicazione anche nel rito del lavoro, in mancanza di specifica deroga e non ostando ragioni d’incompatibilità con le peculiarità strutturali di detto rito. Nelle cause di lavoro, pertanto, la nullità radicale od inesistenza giuridica della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di fissazione dell’udienza [ nella specie, per consegna in unica copia al procuratore costituito di più parti ], ovvero l’omissione della notificazione medesima, al pari della nullità dovuta al mancato rispetto del termine minimo per la comparizione, integrano vizi sanabili mediante la costituzione del convenuto, o la rinnovazione disposta dal giudice, soltanto con effetto ex nunc, salvi restando i diritti quesiti, con l’ulteriore conseguenza che, se i vizi stessi siano inerenti all’appello, e vengano denunciati dall’appellato in sede di costituzione, tale costituzione non vale ad escludere il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado a seguito della pregressa scadenza del termine d’impugnazione.
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