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Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9192 del 30 agosto 1993

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 9192 del 30 agosto 1993

Testo massima n. 1

L’art. 421 c.p.c., il quale, per le cause soggette al rito del lavoro, stabilisce che il giudice indica alla parte l’eventuale irregolarità di atti e documenti suscettibile di essere sanata, assegnando un termine per provvedervi, non trova applicazione quando detta irregolarità sia stata già espressamente eccepita dall’avversario, in tempo utile e che l’interessato possa porvi rimedio, dato che, in tale ipotesi, la relativa questione resta acquisita al dibattito e rimane di conseguenza superata la necessità od opportunità di quell’invito d’ufficio.

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