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Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 262 del 13 gennaio 1997

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 262 del 13 gennaio 1997

Testo massima n. 1

Nel rito del lavoro, qualora la parte abbia, con l’atto introduttivo del giudizio, proposto capitoli di prova testimoniale, specificamente indicando di volersi avvalere del relativo mezzo in ordine alle circostanze di fatto ivi allegate, ma omettendo l’enunciazione delle generalità delle persone da interrogare, tale omissione non determina decadenza dalla relativa istanza istruttoria, ma concreta una mera irregolarità, che abilita il giudice all’esercizio del potere-dovere di cui all’art. 421, primo comma, c.p.c.; con la conseguenza che, in sede di pronuncia dei provvedimenti istruttori di cui all’art. 420 stesso codice, il pretore, ove ritenga l’esperimento del detto mezzo pertinente e rilevante ai fini del decidere, deve indicare alla parte istante la riscontrata irregolarità, che allo stato non consente l’ammissione della prova, assegnandole un termine per porvi rimedio ed applicando a tal fine la particolare disciplina prevista dal quinto comma della norma da ultimo citata, col corollario della decadenza nella sola ipotesi di mancata ottemperanza allo spirare di questo termine espressamente dichiarato perentorio dal medesimo comma. Il giudice d’appello, cui venga denunciata l’illegittima sanzione di decadenza dall’istanza di prova testimoniale, pronunciata in violazione dell’esposto principio, ove riscontri l’effettiva sussistenza del vizio, deve, coerentemente con l’effetto devolutivo del gravame e con la regola della conversione dell’invalidazione nell’impugnazione, trattenere la causa e provvedere sulla detta istanza, ammettendo, ove ricorra ogni altro necessario requisito, la prova stessa e disponendone l’assunzione conformemente al disposto dell’art. 437, primo e secondo comma, c.p.c. Né la mancanza, per il giudizio di appello, di disposizioni analoghe a quelle dell’art. 420, sesto comma, esclude il carattere perentorio del termine fissato, ex art. 421, primo comma, c.p.c., alla parte che non abbia già provveduto a completare la propria istanza istruttoria nel corso del giudizio di primo grado o con l’atto introduttivo di quello di gravame.

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