Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5639 del 8 giugno 1999

Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5639 del 8 giugno 1999

Testo massima n. 1

Dal combinato disposto dei commi quinto e sesto dell’art. 420 c.p.c. [ la cui interpretazione letterale induce a ritenere che le suddette disposizioni si riferiscano alle prove «costituende» ] nonché dalla duplice circostanza che nel codice di rito la perentorietà dei termini riferita agli atti è sempre espressamente prevista e che l’art. 421, comma primo, c.p.c. non prescrive la perentorietà del termine ivi contemplato, si desume che nel rito del lavoro il mancato rispetto del termine fissato dal giudice per l’integrazione della prova documentale non impedisce alla parte di procurarla anche dopo la scadenza di detto termine, essendo le prove precostituite soggette ad un regime diverso rispetto alle prove costituende.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze