14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 22289 del 21 ottobre 2009
Testo massima n. 1
Alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 13 del 1977 e con le successive ordinanze nn. 36 e 64 del 1978, nel rito del lavoro, l’attore convenuto in via riconvenzionale ha gli stessi poteri e correlativamente incorre nelle stesse preclusioni che l’art. 416 c.p.c.prevede per il convenuto in via principale, con la differenza che il termine di riferimento per l’attore convenuto in riconvenzione non è l’udienza di discussione fissata ex art. 415 c.p.c., bensì la nuova udienza da fissarsi in base al meccanismo previsto dall’art. 418 dello stesso codice. Ne consegue che il convenuto in riconvenzionale non ha diritto ad ottenere un nuovo termine per la formulazione dei mezzi di prova, oltre la nuova udienza prevista dall’art. 418 c.p.c.
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