14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 16457 del 27 settembre 2012
Testo massima n. 1
In un giudizio promosso dal datore di lavoro, avente ad oggetto la domanda di accertamento negativo rispetto al verbale ispettivo emesso dal competente Istituto previdenziale per omessa contribuzione, qualora l’Istituto articoli la propria difesa non solo in via di eccezione, ma anche spiegando domanda riconvenzionale basata sulle circostanze poste a fondamento della pretesa contributiva di cui al verbale medesimo, l’inammissibilità della domanda riconvenzionale, ai sensi dell’art. 418 c.p.c., non determina l’inammissibilità delle relative richieste istruttorie formulate, in quanto le stesse attengono necessariamente alla complessiva posizione difensiva dell’Istituto medesimo.
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