14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 11025 del 12 maggio 2006
Posted at 17:24h
in Massimario
Testo massima n. 1
Il principio per cui l’atto di riassunzione del processo può contenere una nuova domanda in aggiunta a quella originaria, valendo in tal caso l’atto di riassunzione come atto di introduzione di un giudizio ex novo, non si applica alla sospensione del processo del lavoro per mancato previo esperimento del tentativo di conciliazione, il quale deve proseguire negli stessi termini della domanda di cui al ricorso introduttivo del giudizio e del tentativo di conciliazione.
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