14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 14087 del 19 giugno 2006
Testo massima n. 1
Alla luce di una lettura costituzionalmente orientata [ v. Corte cost. n. 276 del 2000 e n. 477 del 2002 ] delle norme applicabili in materia di decadenza dal potere di impugnare il licenziamento, non è necessario che l’atto di impugnazione del licenziamento giunga a conoscenza del destinatario nel predetto termine, ovvero, in particolare, che esso pervenga all’indirizzo del datore di lavoro entro i sessanta giorni previsti dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966 per evitare la decadenza dalla facoltà di impugnare, in quanto, ai sensi dell’art. 410 c.p.c., secondo comma [ così come modificato dall’art. 36 del D.L.vo n. 80 del 1998 ], il predetto termine [ processuale con riflessi di natura sostanziale ] si sospende a partire dal deposito dell’istanza di espletamento della procedura obbligatoria di conciliazione, contenente l’impugnativa scritta del licenziamento, presso la Commissione di conciliazione e divenendo irrilevante, in quanto estraneo alla sfera di controllo del lavoratore, il momento in cui l’ufficio provinciale del lavoro provveda a comunicare al datore di lavoro la convocazione per il tentativo di conciliazione.
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