14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 4798 del 2 maggio 1991
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in Massimario
Testo massima n. 1
L’opposizione di terzo deve essere proposta davanti al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Siffatta competenza, per il suo carattere funzionale inderogabile, non può subire eccezioni per ragioni di connessione, ivi compresa quella derivante dall’esperimento della domanda riconvenzionale.
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