Cass. pen. n. 31938 del 18 giugno 2024

Testo massima n. 1


PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE - Decreto di autorizzazione delle operazioni di intercettazione - Successivo impiego del c.d. IMEI “catcher” – Necessità di apposita autorizzazione - Esclusione - Ragioni.


In tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'impiego del c.d. IMEI "catcher", costituendo operazione tecnica strumentale alla individuazione delle utenze bersaglio, non necessita di provvedimento autorizzativo apposito e diverso rispetto al decreto di autorizzazione delle operazioni di intercettazione.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 45486 del 2018

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST.