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Cassazione civile sentenza n. 1462 del 14 giugno 1949

Cassazione civile sentenza n. 1462 del 14 giugno 1949

Testo massima n. 1

Se i fatti previsti come motivo di revocazione ai sensi dell’art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6 [ scoperta del dolo di una delle parti in danno dell’altra, scoperta della falsità di prove in base alle quali la sentenza è stata emessa, ricupero di documenti decisivi dopo la pronunzia della sentenza stessa, pronuncia di sentenza che accerti il dolo del giudice ], si verificano durante il corso del termine per l’appello, non si fa luogo alla revocazione: detti fatti si risolvono in motivi di appello e il termine stesso è prorogato dal giorno dell’avvenimento in modo da raggiungere i trenta giorni da esso.

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