14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 2894 del 10 maggio 1982
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in Massimario
Testo massima n. 1
Ai fini della proroga del termine per l’appello, prevista dal secondo comma dell’art. 396 c.p.c., l’appellante deve offrire la prova del recupero, durante il corso di tale termine, di documenti «decisivi», e non già semplicemente «utili», per la definizione della controversia nonché la prova della causa di forza maggiore o del fatto dell’avversario che gli avrebbero impedito di produrre prima i documenti suddetti.
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