Cass. pen. n. 31850 del 15 maggio 2024

Testo massima n. 1


REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE - Art. 604-ter, comma secondo, cod. pen.- Divieto di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui al comma primo - Illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.


E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604-ter, comma secondo, cod. pen. per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza o equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui al comma primo del citato articolo del codice penale, trattandosi di una scelta legislativa non irragionevole perché diretta ad attribuire particolare disvalore a condotte che conferiscono a determinati soggetti condizioni di inferiorità o indegnità.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 307 del 2021

Normativa correlata

Costituzione art. 3 CORTE COST.
Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Cod. Pen. art. 604 ter