14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 677 del 14 gennaio 2005
Posted at 17:24h
in Massimario
Testo massima n. 1
La riproposizione di un ricorso per cassazione inammissibile per mancata produzione della relata di notificazione e, quindi, per inesistenza della notificazione, è possibile, fino a quando non sia intervenuta la prima declaratoria della inammissibilità, entro il termine di impugnazione lungo, in quanto deve escludersi che in tal caso possa essersi verificata la decorrenza del termine breve, supponendo essa la sussistenza di una valida notificazione del ricorso.
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