14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 24100 del 10 novembre 2006
Testo massima n. 1
Il potere di proporre impugnazione avverso la sentenza del giudice del lavoro non sorge in conseguenza della semplice lettura del dispositivo in udienza [ salva l’eccezionale ipotesi prevista dall’art. 433, secondo comma, c.p.c. ], ma postula che la sentenza stessa sia completa nei suoi elementi strutturali [ fra cui essenziale è la motivazione ] e che sia stata depositata in cancelleria a norma degli artt. 430 e 438 c.p.c. Ne consegue che la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per cassazione, erroneamente proposto. [ prima che la sentenza acquisti con il deposito giuridica esistenza ] contro il dispositivo della sentenza di appello letto in udienza non comporta l’irreparabile consunzione del diritto d’impugnare la sentenza dopo il deposito della stessa, sempreché non siano decorsi i termini previsti dagli artt. 325 e 327 c.p.c. [ principio nella specie applicato dalla S.C. al rito locativo ].
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