14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 10840 del 10 luglio 2003
Testo massima n. 1
La Corte di cassazione, quando decide una questione di giurisdizione, «statuisce» su di essa [ art. 382, primo comma, c.p.c. ], individua, cioè, il giudice fornito di potere giurisdizionale in relazione a quella specifica controversia, e, se riscontra il vizio denunziato, sostituisce la propria alla statuizione cassata, procedendo ad una diretta applicazione, nel caso concreto, della legge processuale, con la conseguenza che, se il giudizio prosegue, al giudice di rinvio non resta che prendere atto di tale statuizione, con la quale la questione di giurisdizione è stata risolta una volta per tutte, e riprendere il corso del procedimento. Da ciò deriva che, in detta ipotesi, come in ogni altro caso in cui la censura abbia ad oggetto la violazione di una norma processuale, la Corte è anche giudice del fatto, in quanto l’applicazione della norma postula la verifica dell’esistenza, nel caso concreto, della fattispecie astrattamente prevista dal legislatore, ed ha, pertanto, il potere di procedere al diretto esame degli atti e delle risultanze processuali, onde acquisire gli elementi di giudizio necessari per la soluzione della questione sottoposta al suo esame.
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