Cass. civ. n. 711 del 28 gennaio 1984

Testo massima n. 1


L'inammissibilità dell'appello per la pretesa inosservanza del termine perentorio di proposizione, ove la relativa eccezione sia stata rigettata dal giudice d'appello, non può essere rilevata d'ufficio in sede di legittimità, né può essere dedotta, per la prima volta, con la memoria illustrativa di cui all'art. 378 c.p.c., ma deve essere fatta valere con i motivi di ricorso, attesa la conversione delle ragioni di nullità della sentenza in motivi di gravame.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE