Cass. civ. n. 4445 del 19 maggio 1997
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
Nel giudizio di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare ed a chiarire i motivi della impugnazione ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, non possono essere dedotte nuove censure né venire sollevate questioni nuove, che non siano rilevabili d'ufficio, e neppure può venir specificato, integrato o ampliato il contenuto dei motivi originari del ricorso.