14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13689 del 22 giugno 2011
Testo massima n. 1
Il provvedimento con il quale l’amministratore del condominio di edificio, nell’esercizio dei suoi poteri di curare l’osservanza del regolamento di condominio, ai sensi dell’art. 1130, primo comma, n. 1, c.c., e di adottare provvedimenti obbligatori per i condomini, ai sensi dell’art. 1133 c.c., inviti un condomino [ nella specie, mediante lettera raccomandata con determinazione di un termine per l’adempimento ] al rispetto del divieto regolamentare di collocazione di targhe, senza autorizzazione, sulla facciata dell’edificio, non costituisce atto illecito, e non può, quindi, porsi a fondamento di una responsabilità risarcitoria personale dell’amministratore stesso.
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Testo massima n. 2
In tema di condominio degli edifici, l’art 1133 c.c. prevede la facoltà del ricorso all’assemblea avverso i provvedimenti dell’amministratore, ma “senza pregiudizio” del ricorso all’autorità giudiziaria, e, pertanto, non subordina il diritto alla tutela giurisdizionale al preventivo ricorso all’assemblea.
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