Cass. civ. n. 13768 del 27 giugno 2005
Testo massima n. 1
Il difetto della procura del convenuto, come i vizi della sentenza e in genere quelli degli atti processuali — che ne costituiscono l'antecedente logico e cronologico — possono essere fatti valere solo attraverso le impugnazioni, con la conseguenza che è inammissibile l'eccezione di nullità della procura utilizzata dal convenuto per costituirsi in primo grado, sollevata in sede di legittimità con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c.