Avvocato.it

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 953 del 1 febbraio 1991

Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 953 del 1 febbraio 1991

Testo massima n. 1

Con riguardo al procedimento di cassazione, l’obbligo del cancelliere di dare comunicazione dell’udienza di discussione, a norma e nel termine previsto dall’art. 377 secondo comma, c.p.c., sussiste nei soli confronti delle parti che, alla data del relativo adempimento, risultino costituite, con il deposito degli atti all’uopo previsti; non anche, pertanto, nei confronti delle parti costituite successivamente [ senza che ciò possa implicare una lesione del diritto di difesa, restando a loro carico l’onere di accertare la data di fissazione di detta udienza, per esercitare la facoltà di partecipare alla medesima ].

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze

No Comments

Post A Comment