14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2453 del 15 marzo 1994
Posted at 16:55h
in Massimario
Testo massima n. 1
In termine di giorni 30, previsto dall’art. 1132 c.c., per l’atto di estraniazione del condomino dissenziente è di decadenza, com’è fatto palese dalle parole usate e dalla ratio legis correlata all’esigenza di provvedere in tempi brevi all’amministrazione e di dare certezza ai rapporti condominiali caratterizzati da dinamismo e rapidità: ne consegue che la decadenza per la relativa inosservanza non può essere rilevata dal giudice di ufficio.
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