Cass. pen. n. 31694 del 07 giugno 2024

Testo massima n. 1


PROVE - DISPOSIZIONI GENERALI - DIRITTO ALLA PROVA - Art. 190-bis, cod. proc. pen. - Rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen. - Successivo mutamento del giudice ovvero dei componenti del collegio - Nuovo esame - Necessità - Esclusione.


In tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, nei casi previsti dall'art. 190-bis cod. proc. pen., la prova riassunta in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. non deve necessariamente essere raccolta una seconda volta quando muti la persona fisica del giudice di secondo grado o dei componenti del collegio giudicante. (In motivazione la Corte ha precisato che, in ogni caso, sussiste l'onere della parte di indicare le ragioni poste a fondamento dell'esigenza di rinnovazione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. pen. n. 4059 del 2019

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 190 bis
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 495 com. 4
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 com. 3 CORTE COST.