Avvocato.it

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 287 del 9 gennaio 2009

Cassazione civile Sez. I sentenza n. 287 del 9 gennaio 2009

Testo massima n. 1

La fissazione della trattazione dell’istanza di regolamento preventivo di competenza, così come di giurisdizione, in udienza pubblica e la relativa decisione con sentenza, anziché, ex art. 375 cod. proc. civ., nelle forme del rito camerale con l’emanazione di un’ordinanza, configurano mera irregolarità e non ragioni di illegittimità; invero, da un lato, la trattazione dei ricorsi in pubblica udienza è la regola generale, che assicura la realizzazione dei principi di oralità ed immediatezza, nonché del diritto di difesa e di pubblicità del processo, non recando pertanto essa alcun pregiudizio ai diritti di azione e difesa delle parti; dall’altro lato, proprio per effetto della trattazione in pubblica udienza, essendo ormai scisso il legame, istituito dal citato art. 375, fra rito camerale e l’ordinanza che ne costituisce il provvedimento conclusivo, l’istanza di regolamento non può che essere decisa con sentenza, tale forma risultando prescritta in via generale per i provvedimenti collegiali destinati a definire il giudizio all’esito di una pubblica udienza di discussione.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze