14 Mag Cassazione civile Sez. I sentenza n. 16121 del 22 luglio 2011
Testo massima n. 1
La liquidazione delle spese della procedura incidentale di sospensione dell’esecuzione della sentenza, prevista dall’art. 373 c.p.c., spetta al giudice di legittimità e non al giudice di appello [ ad eccezione della cassazione con rinvio al giudice del merito, al quale competerà la regolazione delle spese anche del giudizio di cassazione ]; pertanto, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto dalla parte soccombente avverso il provvedimento – assunto in sede di reiezione dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza gravata di ricorso per cassazione – di condanna alle spese, poiché, per la sua natura provvisoria, esso è destinato ad essere assorbito all’esito del giudizio di legittimità in cui, con la decisione definitiva, verranno individuate le effettive posizioni delle parti, quali vittoriose o soccombenti e potrà essere richiesta la liquidazione o la ripetizione delle spese.
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