14 Mag Cassazione civile Sez. Unite sentenza n. 16777 del 10 agosto 2005
Testo massima n. 1
Nel giudizio di cassazione promosso [ nella specie, dal P.G. presso la Corte di cassazione ] avverso la sentenza disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, la produzione di documenti attestanti l’esistenza di un procedimento penale a carico del magistrato incolpato per i medesimi fatti per i quali questi è sottoposto a procedimento disciplinare [ procedimento penale aperto dopo la pronuncia della sentenza del CSM nel procedimento disciplinare ], deve ritenersi consentita ai sensi dell’art. 372 c.p.c., perché attiene all’ammissibilità in senso lato del ricorso, considerato che l’esame dello stesso postula che l’azione disciplinare sia proseguibile e non debba, invece, essere sospesa. Tale produzione, inoltre, deve ritenersi consentita e rituale, pur se non compiuta con le modalità di cui al secondo comma dell’art. 372, anche quando sia effettuata in modo da consentire comunque la difesa della controparte, e questa abbia accettato il contraddittorio sul punto.
Articoli correlati
[adrotate group=”17″]