14 Mag Cassazione civile Sez. Lavoro sentenza n. 5123 del 9 marzo 2005
Testo massima n. 1
La documentazione allegata dai ricorrenti per Cassazione alla memoria depositata in prossimità dell’udienza è inammissibile ai sensi dell’art. 372 c.p.c., che vieta la produzione nel giudizio di cassazione d’atti diversi da quelli riguardanti la nullità della sentenza impugnata o l’ammissibilità del ricorso o del controricorso e che non considera gli atti o documenti già prodotti nei gradi di merito, non perchè ne sia permessa la produzione, ma perchè alle parti è sufficiente il richiamo ad essi. Nè è possibile, nell’udienza di cassazione, procedere alla ricostruzione di fascicoli di giudizio di merito, poichè al giudice di legittimità non sono consentiti accertamenti ed apprezzamenti di fatto.
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