Cass. civ. n. 2095 del 31 gennaio 2007
Testo massima n. 1
Il principio di unità ed infrazionabilità della prova non preclude l'escussione in appello di testimoni ritualmente indicati in primo grado ed esclusi dal primo giudice con la riduzione della lista sovrabbondante, purché la parte interessata abbia richiesto, in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, l'escussione dei testi esclusi.