14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 12118 del 19 agosto 2003
Testo massima n. 1
In tema di prova nel giudizio di appello, “l’indispensabilità” richiesta dall’art. 345, comma terzo, c.p.c. nuovo testo, non va intesa come mera rilevanza dei fatti dedotti [ condizione di ammissibilità di ogni mezzo istruttorio ], ma postula la verificata impossibilità di acquisire la conoscenza di quei fatti con altri mezzi che la parte avesse l’onere di fornire nelle forme e nei tempi stabiliti dalla legge processuale, sicché il potere istruttorio attribuito al giudice di appello dalla norma in parola [ benché abbia carattere ampiamente discrezionale ] non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado, atteso che la prova richiesta, in tal caso, non può neppure considerarsi “prova nuova”, per essere invece prova dalla quale la parte è decaduta.
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