14 Mag Cassazione civile Sez. V sentenza n. 3310 del 19 febbraio 2004
Testo massima n. 1
In tema di giudizio di appello davanti al giudice ordinario, il potere istruttorio attribuito al giudice di appello dal comma terzo dell’arte. 345 c.p.c., benchè abbia carattere ampiamente discrezionale, non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado [ essendo tale limite superabile — secondo la nuova formulazione dell’art. 345 c.p.c. — nella sola ipotesi in cui la parte dimostri di non avere potuto proporre il mezzo istruttorio nel giudizio di primo grado «per causa ad essa non imputabile» ].
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