14 Mag Cassazione civile Sez. III sentenza n. 14338 del 19 giugno 2009
Testo massima n. 1
I documenti prodotti nel corso di un procedimento per sequestro conservativo, introdotto in pendenza del giudizio di merito, sono utilizzabili anche in quest’ultimo processo, alla sola condizione che la produzione sia avvenuta prima che nel giudizio di merito siano maturate le preclusioni istruttorie.
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Testo massima n. 2
Il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle forme previste dall’art. 87 disp. att. c.p.c.; tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all’atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta – ancorché le modalità della produzione non corrispondano a quelle previste dalla legge – la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l’esercizio del diritto di difesa, onde l’inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata.
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