Cass. civ. n. 24414 del 19 novembre 2009

Testo massima n. 1


Nel giudizio di appello l'istanza di esibizione di documenti, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., è sottoposta agli stessi limiti di ammissibilità previsti dall'art. 345, terzo comma, c.p.c., con riferimento alla produzione documentale, con la conseguenza che essa non è ammissibile in relazione a documenti la cui esibizione non sia stata richiesta nel giudizio di primo grado.

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