Cass. civ. n. 24414 del 19 novembre 2009
Testo massima n. 1
Nel giudizio di appello l'istanza di esibizione di documenti, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., è sottoposta agli stessi limiti di ammissibilità previsti dall'art. 345, terzo comma, c.p.c., con riferimento alla produzione documentale, con la conseguenza che essa non è ammissibile in relazione a documenti la cui esibizione non sia stata richiesta nel giudizio di primo grado.