14 Mag Cassazione civile Sez. VI-3 ordinanza n. 17612 del 18 luglio 2013
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in Massimario
Testo massima n. 1
La previsione di cui all’art. 345, terzo comma, c.p.c., nel testo modificato dall’art. 46, comma 18, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che vieta – di regola – la produzione in appello di nuovi documenti, allude non solo a quelli tipici [ scritture private, atti pubblici, etc. ], che hanno un’efficacia probatoria determinata dalla legge, ma anche a documenti, come le scritture provenienti da un terzo, che possono avere efficacia di prova atipica.
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