14 Mag Cassazione civile Sez. II sentenza n. 3709 del 17 febbraio 2014
Posted at 17:23h
in Massimario
Testo massima n. 1
L’indispensabilità della nuova produzione documentale in appello, agli effetti dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ. [ nel testo applicabile “ratione temporis” ], non va apprezzata limitatamente al momento della formazione delle preclusioni istruttorie di primo grado, ma deve essere valutata in relazione allo sviluppo assunto dall’intero processo, comprensivo della sentenza di primo grado e di ciò che essa afferma a commento delle risultanze istruttorie.
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